
Le forme di testamento
Il testamento è un documento legale che permette agli eredi di un defunto di prendere in possesso dei beni lasciati in eredità secondo le disposizioni scritte dal deceduto prima di morire.
Quante forme di testamento esistono?
Il testamento può essere ordinario o speciale:
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nell’ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto;
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mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali.
Una delle forme di testamento più comuni è il testamento olografo, previsto dall’art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.
La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto.
Il testamento olografo in genere viene conservato da colui che erediterà i beni e quindi dal beneficiario designato col testamento dal testatore.
Quando il testatore sarà deceduto colui che conserva il testamento olografo, dovrà recarsi da un notaio per effettuare la pubblicazione.
Anche per quanto riguarda questo tipo di testamento possiamo individuare sia dei vantaggi che degli svantaggi.
Il vantaggio può essere rappresentato dalla semplicità di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede.
Lo svantaggio è che può bastare qualche errore di forma perchè il testamento possa essere annullato.
Un’altra dell forme di testamento molto utilizzato è il testamento pubblico, previsto dall’art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, facendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
Questa forma di testamento può presentare sia dei vantaggi che degli svantaggi. I vantaggi sono che il testamento sicuramente non conterrà nessun vizio di forma che potrebbe precludere le volontà del testatore, magari a seguito di annullamento dello stesso.
Lo svantaggio è che per stilare questo tipo di testamento bisogna pagare il notaio.
Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dall’art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato, l’atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno.
Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell’atto di ricevimento.
Alla morte del testatore il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento. Il vantaggio del testamento segreto può essere individuato nella segretezza delle ultime volontà del testatore che non si conosceranno fino alla sua morte. Lo svantaggio anche in questo caso è che bisogna pagare il noatio.
Tutti coloro che non sanno o non possono leggere non possono fare testamento segreto.
I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale od assimilato in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest’ultimo, con un’ efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.).
Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).
Quando e come si pubblica un testamento?
La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell’erede, ed ha altresì la funzione di renderne possibile l’esecuzione.
Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico.
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora ciò non avvenga chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del circondario ove si è aperta la successione affinché sia fissato un termine per la suddetta presentazione.
Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.).
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del testamento olografo (art. 621 c.c.).